È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (Art. 1754 del Codice Civile)
L’articolo 1755 stabilisce che il mediatore ha diritto alle provvigioni da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. L’Art. 6 legge 39/1989 stabilisce a riguardo che la provvigione spetta solo ai mediatori iscritti all’albo professionale